Il Ministero del Lavoro ha emanato il 4 marzo scorso una prima circolare di chiarimenti sulle nuove dimissioni telematiche obbligatorie che entrano in vigore il 12 marzo prossimo, introdotte con il Jobs Act , che si applicano a quasi tutti i lavoratori subordinati (v. sotto le eccezioni). I riferimenti normativi sono il Decreto legislativo n. 151/2015 e il DM 15.12.15.
Si è ancora in attesa della pubblicazione, sul sito del Ministero, del modulo telematico ufficiale da utilizzare, mentre ricordiamo che questa sarà l’unica modalità valida per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro . Una delle finalità del nuovo sistema è di combattere il fenomeno delle “dimissioni in bianco” ossia le lettere fatte firmare già all’inizio del rapporto di lavoro che il datore di lavoro poteva completare con la data che gli era più comoda. Ora, la compilazione di un modulo online renderà impossibile questa pratica e va detto anche che la novità prosegue la digitalizzazione nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel solco che caratterizza ormai quasi tutte le fasi della vita sociale.
La compilazione e invio del modulo telematico potranno avvenire direttamente da parte del lavoratore o con l’aiuto di soggetti intermediari abilitati, tipicamente i patronati e le organizzazioni sindacali .
La comunicazione conterrà tutte le informazioni sul lavoratore e sul rapporto di lavoro che viene interrotto e verrà inviata alla posta elettronica del datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso il sistema informatico ministeriale SMV, che le dà data certa e la rende immodificabile. Da ricordare però che una volta inviata, la comunicazione può essere revocata entro 7 giorni dal lavoratore, sempre attraverso il modulo online . Vediamo più in dettaglio.
Le modalità operative
La circolare del Ministero del lavoro n.12 del 4.3. 2016 ricapitola innanzitutto le norme che regolano il nuovo istituto e le finalità, illustrate sopra. Ricorda poi che alcune categorie sono escluse da quest’obbligo e si tratta in particolare di :
- lavoratori domestici;
- lavoratori durante il periodo di prova;
- lavoratrici e lavoratori entro i primi tre anni di vita del figlio per i quali vale ancora la modalità con convalida delle dimissioni da parte della commissione territoriale del lavoro, o durante il periodo di gravidanza della lavoratrice;
- rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione;
- lavoratori del pubblico impiego.
Prima della compilazione del modulo sarà necessario iscriversi sul sito dell’Inps per creare un proprio Pin Inps dispositivo che permette appunto di comunicare direttamente con l’istituto, facendosi riconoscere dal sistema con credenziali riservate.
L’operazione per l’ottenimento del PIN, se effettuata tramite posta, richiede circa due settimane di tempo, oltre alla conversione del pin ottenuto in dispositivo, diversamente si potrà andare presso la propria Inps di competenza al fine di ottenere immediatamente il Pin in questione.
Una volta in possesso del Pin Inps, bisogna registrarsi anche sul sito del Ministero del Lavoro, accedendo da www.cliclavoro.gov.it per creare le apposite credenziali (nome utente e password).
Il PIN INPS non è necessario se la compilazione viene effettuata dai soggetti abilitati per conto del lavoratore, ma quest’ultimi dovranno essere accreditati sul portale Cliclavoro come “Operatori”, tra cui rientrano i consulenti del lavoro, oltre a patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione .
Solo con le credenziali ministeriali sarà possibile compilare il modello online ed inviarlo tramite email (anche posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC del datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro
Il modulo si compone di 5 sezioni:
- una relativa ai dati identificativi del lavoratore;
- una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;
- una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
- una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando – nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale – la data di decorrenza delle stesse, tenendo conto dei termini di preavviso cui il lavoratore è soggetto;
- una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca il modulo con la data di trasmissione (marca temporale) e il codice identificativo che, insieme consentono la non contraffabilità e immodificabilità della comunicazione resa.
La data di trasmissione consente altresì al Sistema di “controllare” il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni. II sistema informatico SMV darà accesso nei sette giorni successivi infatti alle sole comunicazioni revocabili.
La circolare conclude assicurando che “Per garantire ii necessario supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, la compilazione del modulo sarà illustrata anche in un “video-tutorial’, reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – www.lavoro.gov.it – che mostra i passi operativi, sia nel caso in cui il modello venga compilato direttamente dal lavoratore e sia nel caso di intervento di uno dei soggetti abilitati. Inoltre sarà possibile utilizzare ii seguente indirizzo di pasta elettronica per inoltrare eventuali quesiti per l‘utilizzo del sistema: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it.
Inoltre sul sito del Ministero, in un’apposita sezione, saranno pubblicate periodicamente le relative FAQ a chiarire eventuali dubbi specifici degli utenti.